fbpx

Controllo caldaia, sanzioni e ispezioni secondo il dpr 74 del 2013

Giu 3, 2019 | Manutenzione

Il decreto presidenziale 74 del 2013 definisce le regole in materia di esercizio, conduzione, manutenzione, ispezione e controllo della caldaia, degli impianti termici e di climatizzazione negli edifici. Oltre a questi ambiti, il dpr 74 del 2013 chiarisce anche i requisiti professionali e i criteri di accreditamento al fine di garantire la preparazione e l’indipendenza degli esperti chiamati al controllo e degli organismi a cui vengono affidati i compiti di ispezione.

Il controllo periodico della caldaia, al fine di verificare il suo corretto funzionamento e l’esatta emissione dei fumi, consente di evitare un precoce deterioramento dell’impianto.

Come già detto nell’articolo relativo alla manutenzione ordinaria della caldaia, la manutenzione dell’impianto deve essere svolta in base a ogni quanto indicato nel libretto di istruzioni della caldaia.
Se all’interno del libretto non è specificata una specifica data, sarà il tecnico installatore che definirà con quale periodicità eseguire i controlli. I controlli relativi alla manutenzione vengono registrati all’interno di un libretto d’impianto al fine di tenerne traccia.

decreto presidenziale 74 del 2013

Mancato controllo della caldaia: attenzione alle Ispezioni

L’articolo 9 del dpr 74 del 2013 definisce le regole relative alle ispezioni eseguite a garanzia del reale svolgimento periodico del controllo caldaia. Le ispezioni sugli impianti termici sono azioni che tutelano gli interessi dei consumatori verificando l’osservanza delle normative volte al contenimento di consumi di energia. Gli impianti sottoposti a verifiche sono quelli di climatizzazione invernale con potenza maggiore ai 10 kW ed estiva con potenza maggiore a 12 kW.

 

In cosa consiste l’ispezione?

Quando un impianto viene ispezionato, si verifica l’efficienza energetica del generatore, il corretto dimensionamento rispetto a quanto indicato sul progetto, in base alla tipologia di edificio e alla posizione geografica e infine, se utile e/o necessaria, viene fornita una consulenza sui possibili interventi migliorativi. Anche i risultati delle ispezioni vengono registrati all’interno del libretto d’impianto. In caso di un impianto condominiale di riscaldamento compreso tra 10 kW e 100 kW, alimentato a gas, metano o a gpl, il rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o dal terzo responsabile si considera sostitutivo dell’ispezione. Stessa cosa vale per gli impianti di climatizzazione con potenza utile nominale compresa tra 12 e 100 kW.

 

Quando vengono effettuate le ispezioni sulle caldaie?

Al fine di migliorare l’efficienza energetica le ispezioni sono programmate in base a dei criteri di priorità elencati e definiti dal comma 9 dell’articolo 9 del dpr 74/2013.

In ordine di precedenza vengono ispezionati:

  1. Gli impianti di cui non è stato inviato alcun rapporto di controllo di efficienza energetica o nei casi in cui sono emerse criticità in fase di controllo;
  1. Impianti che hanno dei generatori più vecchi di 15 anni;
  1. Gli impianti che hanno una potenza maggiore a 100 kW vengono ispezionati ogni 2 anni;
  1. Macchine frigorifere con potenza maggiore a 100 kW vengono ispezionate ogni 4 anni;
  1. Impianti con potenza termica maggiore a 100 kW con generatori a gas e impianti a combustibile liquido con potenza tra 20 e 100 kW, vengono ispezionati ogni 4 anni;
  1. I generatori di calore per i quali, durante i controlli sono emersi rendimenti inferiori ai limiti fissati nell’allegato B del dpr 74 /2013 e di cui non è stato possibile portare le prestazioni entro i limiti con le attività di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni dal controllo.
sanzioni controllo caldaia

Sanzioni per il mancato controllo della caldaia: Ecco cosa si rischia

Le sanzioni amministrative circa il mancato controllo della caldaia ricadono sul responsabile dell’impianto ovvero: proprietario, conduttore, amministratore di Condominio, terzo responsabile e, in alcuni casi, anche l’operatore incaricato del controllo e manutenzione.

Tale regola viene menzionata nell’articolo 11 del decreto presidenziale 74 del 2013 che riprende quanto già scritto nell’art. 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 192 del 2005.

Questi soggetti, proprietario, conduttore, amministratore o terzo responsabile sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa non inferiore a 500€ e non superiore a 3000€ se non ottemperano a quanto richiesto dall’articolo 7 del dpr 74/2013 sul tema del Controllo e manutenzione degli impianti termici.

Al responsabile dell’impianto termico inoltre viene applicata una multa con un importo tra i 500 e i 600 euro anche per mancanza del libretto di impianto. Lo stesso tecnico specializzato e abilitato che, al termine delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti, non sottoscrive il rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme rischia una sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L’autorità competente che sanziona il responsabile d’impianto comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Contattaci senza impegno

Qualsiasi sia la tua esigenza contattaci senza impegno. Sopralluoghi e preventivi sono gratuiti.